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News / Giurisprudenza / Rifiuti

03-11-2017

Cassazione penale, trasporto rifiuti in conto proprio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 44438 del 27 settembre 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di trasporto rifiuti in conto proprio senza autorizzazione ribadendo che anche un solo trasporto costituisce reato.

Alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato in esame.

La Corte disamina la disciplina autorizzatoria e ricorda che l'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede due regimi di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali:

  • uno ordinario, per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
  • uno semplificato, per le imprese che esercitano tale attività con esclusivo riferimento ai propri rifiuti, nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e a condizione che “tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.

Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali; per contro, l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all'art. 256, comma 1, del cit. D.lgs..

Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto responsabile  il titolare di una carrozzeria in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 per avere trasportato con il proprio autocarro 10 metri cubi di rifiuti ferrosi non pericolosi derivanti dallo svolgimento della propria attività di demolizione di autoveicoli.

Senonché la Corte, pur restando l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al fatto a lui addebitato, ritenendo fondato un motivo di ricorso ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato ad altro giudice di merito, affinché esamini, verificando la sussistenza degli elementi rilevanti, la possibilità di applicazione della non punibilità derivante dalla particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis del Codice penale.

Tra gli elementi rilevanti, la Corte ha osservato sia la occasionalità del trasporto, peraltro relativo ad un compendio di rifiuti ferrosi di non particolare entità, si parla, infatti, in tutto di 10 mc, sia la circostanza che esso era comunque finalizzato al conferimento di detti rifiuti ad una ditta specializzata nel loro smaltimento ed a ciò debitamente autorizzata.


 


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