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11-05-2017
Corte Costituzionale, miscelazione rifiuti Testo Unico Ambientale
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 75 del 12 aprile 2017,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambiente alla Legge
di stabilità), che ha introdotto nel Testo Unico ambientale (D.lgs.
152/2006) una deroga al regime autorizzatorio
previsto per le operazioni di miscelazione dei rifiuti in
violazione della normativa europea.
L’articolo 49 impugnato ha aggiunto il comma 3-bis nell’articolo
187 del D.lgs. 152/2006 inserendo la facoltà di effettuare le
miscelazioni non vietate: in particolare il comma 3-bis statuisce che «[l]e
miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad
autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi
degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni
o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
La Regione Lombardia, che ha promosso il ricorso, ha
affermato che
la norma statale sottrarrebbe all’autorizzazione «e
alle prescrizioni ad essa connesse» la miscelazione di rifiuti con uguali
caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi,
che invece sarebbe assoggettata ad autorizzazione
dalla
direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti. La Regione argomenta quindi la
ripercussione della norma impugnata su proprie specifiche
competenze legislative e amministrative di rango costituzionale.
Secondo la Corte, ritenendo fondate le ragioni della
Regione, dalle Linee guida
sull’interpretazione della direttiva
n. 2008/98/CE risulta che
«[l]a miscelazione dei rifiuti è una pratica comune nell’UE
ed è riconosciuta come operazione di trattamento dagli
Allegati
I e II della Direttiva quadro sui rifiuti»
In base alla direttiva n. 2008/98/CE, dunque, esistono miscelazioni
vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga
(art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in
deroga), ma comunque soggette ad autorizzazione in quanto
rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23).
Prima dell’entrata in vigore della disposizione
impugnata, il diritto interno era conforme alla normativa
europea (si vedano gli artt. 187 e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006). L’art.
49 della legge n. 221 del 2015, invece, liberalizzando le
miscelazioni non vietate dall’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 152
del 2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti
pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità (elencate
nell’Allegato I alla Parte IV del codice dell’ambiente) e quella fra rifiuti
non pericolosi, si pone in contrasto con l’art. 23,
paragrafo 1, della direttiva.
Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiaratato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge n. 221 del 2015,
per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo comma,
Cost.