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03-10-2017
Tar Puglia, imputabilità abbandono rifiuti su suolo altrui
Il Tar Puglia, con sentenza n. 145 del 13 settembre 2017,
si è pronunciata in merito all'imputabilità delle condotte di abbandono e
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario.
L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato
di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la
giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento
in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando
la disposizione dell'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, un'ipotesi legale di
responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione
della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del
fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.
Nel caso di specie, il Tar ha accolto il ricorso annullando
l'ordinanza comunale con cui, a seguito del rinvenimento di rifiuti
abbandonati, imponeva all'Ente gestore dell'acquedotto (nella qualità di
presunto proprietario del terreno occupate dai rifiuti in questione) di
adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti
(speciali pericolosi e non pericolosi ivi abbandonati in cospicua quantità
da ignoti, costituiti in gran parte da lastre in eternit) e bonifica di un
terreno ubicato nel territorio comunale.
L'Ente gestore dell'acquedotto, (in linea generale) non è
tenuto agli adempimenti di rimozione dei rifiuti abbandonati da
terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche, per mancanza
tanto del rapporto reale con le aree stesse che di un
rapporto di natura obbligatoria (non essendo comprese negli
obblighi da esso assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle
infrastrutture per comportamenti di terzi estranei di natura patologica), in
quanto il Comune intimante ha violato il disposto dell'art. 192, c.
3 del D.lgs. n. 152/2006, il quale richiede, ai fini della
corresponsabilità, che i necessari propedeutici accertamenti sulla
sussistenza dei profili di responsabilità dolosa o colposa della violazione
dell'obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti siano
effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in
contraddittorio con i soggetti interessati, non essendo configurabile una
responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a
qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata
dall'abbandono dei rifiuti".