contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

03-10-2017

Tar Puglia, imputabilità abbandono rifiuti su suolo altrui

Il Tar Puglia, con sentenza n.  145 del 13 settembre 2017, si è pronunciata in merito all'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario.

L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando la disposizione dell'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.

Nel caso di specie, il Tar ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza comunale con cui, a seguito del rinvenimento di rifiuti abbandonati, imponeva all'Ente gestore dell'acquedotto (nella qualità di presunto proprietario del terreno occupate dai rifiuti in questione) di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti (speciali pericolosi e non pericolosi ivi abbandonati in cospicua quantità da ignoti, costituiti in gran parte da lastre in eternit) e bonifica di un terreno ubicato nel territorio comunale.

 L'Ente gestore dell'acquedotto, (in linea generale) non è tenuto agli adempimenti di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche, per mancanza tanto del rapporto reale con le aree stesse che di un rapporto di natura obbligatoria (non essendo comprese negli obblighi da esso assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle infrastrutture per comportamenti di terzi estranei di natura patologica), in quanto il Comune intimante ha violato il disposto dell'art. 192, c. 3 del D.lgs. n. 152/2006, il quale richiede, ai fini della corresponsabilità, che i necessari propedeutici accertamenti sulla sussistenza dei profili di responsabilità dolosa o colposa della violazione dell'obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti siano effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti".


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it