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News / Giurisprudenza / Rifiuti

21-02-2017

TAR Sicilia, Centro Comunale di raccolta differenziata rifiuti

Il TAR Sicilia, con la Sentenza n. 18 del 9 gennaio 2017, si è pronunciata in relazione ai centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti (Ccr) evidenziandone la differenza con gli impianti di trattamento e/o smaltimento degli stessi. 

Il centro di raccolta differenziata, ai sensi dell’art. 183 lettera mm) D.lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, costituisce un area presidiata ed allestita in conformità alle specifiche disposizioni tecniche ministeriali, ove, lungi dall’essere effettuato alcun tipo di trattamento dei rifiuti, viene posta in essere mera attività di raccolta dei rifiuti urbani, mediante raggruppamento differenziato per sezioni omogenee ai fini del successivo trasporto presso gli impianti (e cioè presso i veri e propri centri di recupero, trattamento e smaltimento oggettivamente diversamente dei ccr).

Invero, secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale citato, centri comunali di raccolta non sono soggetti a tutte le prescrizioni cautelative che invece informano la disciplina centri di trattamento e smaltimento dei rifiuti (cd discariche), essendo viceversa prescritti taluni requisiti che attengono alla localizzazione dell’area di raccolta e alla sua costruzione secondo specifiche tecniche stabilite (impermeabilizzazione, gestione delle acque, recinzione e barriere di contenimento, interventi, questi, tutti contemplati progetto preliminare).

Pertanto, il Centro di raccolta del Comune, destinato al raggruppamento dei rifiuti urbani differenziati per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, non può essere equiparato a una discarica di sostanze pericolose e inquinanti; il centro, pur con tutte le cautele per l’ambiente e per la salute dei cittadini e lavoratori, è destinato, infatti, ad agevolare la raccolta da parte dei cittadini di prodotti e oggetti quotidiani presenti in tutte le abitazioni, come elettrodomestici, lampadine o olii usati.

Di conseguenza, recita la sentenza, l’Ente locale sulle scelte di realizzazione e localizzazione del Centro di raccolta comunale esercita un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria.


 


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