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21-02-2017
TAR Sicilia, Centro Comunale di raccolta differenziata rifiuti
Il TAR Sicilia, con la Sentenza n. 18 del 9 gennaio 2017,
si è pronunciata in relazione ai centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti (Ccr) evidenziandone la
differenza con gli impianti di trattamento e/o
smaltimento degli stessi.
Il centro di raccolta differenziata, ai sensi dell’art. 183 lettera
mm) D.lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, costituisce un area presidiata
ed allestita in conformità alle specifiche disposizioni tecniche
ministeriali, ove, lungi dall’essere effettuato alcun tipo di trattamento
dei rifiuti, viene posta in essere mera attività di raccolta dei rifiuti
urbani, mediante raggruppamento differenziato per sezioni omogenee ai fini
del successivo trasporto presso gli impianti (e cioè presso i veri e propri
centri di recupero, trattamento e smaltimento oggettivamente diversamente
dei ccr).
Invero, secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale citato,
centri comunali di raccolta non sono soggetti a tutte le prescrizioni
cautelative che invece informano la disciplina centri di trattamento e
smaltimento dei rifiuti (cd discariche), essendo viceversa prescritti taluni
requisiti che attengono alla localizzazione dell’area di raccolta e alla sua
costruzione secondo specifiche tecniche stabilite (impermeabilizzazione,
gestione delle acque, recinzione e barriere di contenimento, interventi,
questi, tutti contemplati progetto preliminare).
Pertanto, il Centro di raccolta del Comune, destinato al
raggruppamento dei rifiuti urbani differenziati per il trasporto agli
impianti di recupero e trattamento, non può essere equiparato a una
discarica di sostanze pericolose e inquinanti; il centro, pur con
tutte le cautele per l’ambiente e per la salute dei cittadini e lavoratori,
è destinato, infatti, ad agevolare la raccolta da parte dei cittadini di
prodotti e oggetti quotidiani presenti in tutte le abitazioni, come
elettrodomestici, lampadine o olii usati.
Di conseguenza, recita la sentenza, l’Ente locale sulle scelte di
realizzazione e localizzazione del Centro di raccolta comunale
esercita un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un
mero giudizio tecnico, ma presenta al contempo profili particolarmente
intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione
all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la
conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è
necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al
travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria.