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03-07-2018
Cassazione penale, acque meteoriche da dilavamento
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28725 del 21 giugno
2018, si è pronunciata tra l'altro sulla acque meteoriche
da dilavamento, costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al
suolo, non subiscono contaminazioni.
Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole
acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono
contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti e non anche
quelle contaminate, come nella specie, da sostanze o materiali inquinanti
(cioè dai rifiuti pericolosi presenti nell'area nella disponibilità
dell'impresa, caratterizzata dall'inadeguatezza dell'impianto di smaltimento
delle acque meteoriche) da sostanze o materiali inquinanti che non
consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima
pioggia, trattandosi invece di reflui industriali (tali
dovendo considerarsi le acque meteoriche a seguito della contaminazione con
i rifiuti pericolosi stoccati nel deposito), di cui è stato realizzato uno
scarico nel suolo e nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione. Per la
configurabilità del reato non è, poi, necessaria la contaminazione del suolo
o del sottosuolo.
Nel caso di specie, difatti era stato ritenuto
configurabile anche il reato per lo scarico di reflui industriali non
autorizzato, sottolineando l'inidoneità del sistema di raccolta esistente a
captare la totalità delle acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sul
deposito, stante l'assenza di opere di impermeabilizzazione, la mancanza di
pendenze, la insufficienza strutturale dei pozzetti di raccolta delle acque,
la assenza di manutenzione.