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News / Giurisprudenza / Acque

03-07-2018

Cassazione penale, acque meteoriche da dilavamento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28725 del 21 giugno 2018, si è pronunciata tra l'altro sulla acque meteoriche da dilavamento, costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni.

Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti e non anche quelle contaminate, come nella specie, da sostanze o materiali inquinanti (cioè dai rifiuti pericolosi presenti nell'area nella disponibilità dell'impresa, caratterizzata dall'inadeguatezza dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche) da sostanze o materiali inquinanti che non consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima pioggia, trattandosi invece di reflui industriali (tali dovendo considerarsi le acque meteoriche a seguito della contaminazione con i rifiuti pericolosi stoccati nel deposito), di cui è stato realizzato uno scarico nel suolo e nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione. Per la configurabilità del reato non è, poi, necessaria la contaminazione del suolo o del sottosuolo.

Nel caso di specie, difatti era stato ritenuto configurabile anche il reato per lo scarico di reflui industriali non autorizzato, sottolineando l'inidoneità del sistema di raccolta esistente a captare la totalità delle acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sul deposito, stante l'assenza di opere di impermeabilizzazione, la mancanza di pendenze, la insufficienza strutturale dei pozzetti di raccolta delle acque, la assenza di manutenzione.


 


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