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29-11-2018
Cassazione penale, acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 49693 del 30 ottobre 2018, 
si è pronunciata sulla fattispecie delle acque meteoriche da dilavamento 
ribadendo che se contaminate sono reflui industriali.
In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da 
dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non 
subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, 
altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, lett. h), 
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
	Nel caso di specie, è stato accertato lo scarico sul 
	suolo delle acque reflue industriali, intese come tali le acque meteoriche e 
	di dilavamento dei piazzali, in quanto le stesse, in conseguenza dello 
	stoccaggio abusivo sui piazzali di rifiuti speciali pericolosi e non, privi 
	di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, finivano per riversare sul 
	suolo i componenti inquinanti della produzione.
 
		
		