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22/10/2018
Cassazione penale, disposizione transitoria art. 281, comma 3, d.lgs.
152/2006
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40243 del 10 settembre 2018,
si è pronunciata sulla disposizione transitoria di cui
all’art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 riguardante gli
stabilimenti esistenti.
La potenziale antinomia insita nella disposizione transitoria di cui
all’art 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 – che, da un lato, prevede per gli
stabilimenti esistenti per la prima volta assoggettati all’obbligo di
autorizzazione dal d.lgs. 128 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa
entro il 1° settembre 2013 e, dall’altro, anche per consentire alla autorità
competenti per il controllo il tempo necessario per la valutazione delle
istanze, anticipa al 31 luglio 2012 il termine per richiedere
l’autorizzazione prevedendo in tal caso la possibilità di prosecuzione
dell’attività sino alla pronuncia sull’istanza – dev’essere risolta
interpretando la norma nel senso che, se la richiesta di autorizzazione sia
presentata dopo tale ultimo termine ma comunque prima del 1° settembre 2013
e risulti l’adeguamento anche sostanziale dello stabilimento ai valori
limite di emissione enucleabili dalla disciplina positiva, la permanenza
della condotta illecita di esercizio dello stabilimento in assenza della
prescritta autorizzazione, punita ai sensi dell'art. 279, comma 1, d.lgs.
152 del 2006, cessa al momento di presentazione dell’istanza.
Diversamente dalle ipotesi direttamente disciplinate da tale ultima
disposizione, la fattispecie risultante dal combinato disposto della stessa
e dalla disciplina transitoria contenuta nel successivo art. 281, comma 3,
prevede infatti una norma a condotta mista, implicando la condotta
commissiva della prosecuzione di un’attività produttiva in atto, lecitamente
a suo tempo avviata, e la condotta omissiva del mancato adeguamento, formale
e sostanziale, alla sopravvenuta normativa entro 1° settembre 2013.