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News / Giurisprudenza / Aria

22/10/2018

Cassazione penale, disposizione transitoria art. 281, comma 3, d.lgs. 152/2006

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40243 del 10 settembre 2018, si è pronunciata sulla disposizione transitoria di cui all’art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 riguardante gli stabilimenti esistenti.

La potenziale antinomia insita nella disposizione transitoria di cui all’art 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 – che, da un lato, prevede per gli stabilimenti esistenti per la prima volta assoggettati all’obbligo di autorizzazione dal d.lgs. 128 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa entro il 1° settembre 2013 e, dall’altro, anche per consentire alla autorità competenti per il controllo il tempo necessario per la valutazione delle istanze, anticipa al 31 luglio 2012 il termine per richiedere l’autorizzazione prevedendo in tal caso la possibilità di prosecuzione dell’attività sino alla pronuncia sull’istanza – dev’essere risolta interpretando la norma nel senso che, se la richiesta di autorizzazione sia presentata dopo tale ultimo termine ma comunque prima del 1° settembre 2013 e risulti l’adeguamento anche sostanziale dello stabilimento ai valori limite di emissione enucleabili dalla disciplina positiva, la permanenza della condotta illecita di esercizio dello stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, punita ai sensi dell'art. 279, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, cessa al momento di presentazione dell’istanza.

Diversamente dalle ipotesi direttamente disciplinate da tale ultima disposizione, la fattispecie risultante dal combinato disposto della stessa e dalla disciplina transitoria contenuta nel successivo art. 281, comma 3, prevede infatti una norma a condotta mista, implicando la condotta commissiva della prosecuzione di un’attività produttiva in atto, lecitamente a suo tempo avviata, e la condotta omissiva del mancato adeguamento, formale e sostanziale, alla sopravvenuta normativa entro 1° settembre 2013.


 


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