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News / Giurisprudenza / Rifiuti

28-06-2018

Cassazione penale, inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28493 del 20 giugno 2018, si è pronunciata sulla fattispecie contravvenzionale di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma quarto, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma quarto, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto, vale a dire l’integrità dell’ambiente, cui accede la tutela strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione, va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna dell'imputato, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 256, 4 comma d.lgs. 152/2006 per aver effettuato operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi non rispettando una pluralità di prescrizioni contenute nella comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto.


 


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