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News / Giurisprudenza / IPPC

07-12-2018

Cassazione penale, inosservanza prescrizioni AIA

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 51480 del 14 novembre 2018, si è pronunciata sulle fattispecie di reato relative all'inosservanza delle prescrizioni dell'AIA o di quelle imposte dall'Autorità competente riguardanti i valori limite di emissione e scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, ex articolo 29-quattuordecies comma terzo, lettere a e c, d.lgs. 152/2006.

Le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA o di quelle imposte dall'autorità indicate nell'art. 29-quaterdecies, comma terzo, d.lgs. 152/06, alle lettere a) e c) costituiscono autonome ipotesi di reato, riguardando la lettera a) ogni caso di emissione, secondo la definizione data dall'art. 5, comma 1, lettera i-septies) d.lgs. 152/06, in violazione dei valori limite (rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7 ed a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa) e, pertanto, anche - e non solo - gli scarichi idrici, mentre quella di cui alla lettera c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati.

 Secondo la Corte, il richiamo alle "emissioni", contenuto nella lettera a), deve essere letto in relazione alla specifica definizione offerta dall'art. 5, comma 1, lettera i-septies) d.lgs. 152/06, secondo cui si intende per emissione "lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo".

Nel caso di specie, l'amministratore della ditta era stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'articolo 29 - quaterdecies, comma 3, d.lgs. 152/2006, in quanto non osservava le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciatagli dalla amministrazione provinciale e, segnatamente, per aver violato la prescrizione dell'Allegato Tecnico dell'AIA che prevede che lo scarico delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione in acque superficiali riportate nella Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.


 


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