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News / Giurisprudenza / Rifiuti

01-03-2018

Cassazione penale, materiali da demolizione qualificabili come rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8848 del 23 febbraio 2018, si è pronunciata sulla fattispecie di attività di demolizione edifici ribadendo il principio che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.

La categoria del "sottoprodotto", che per l'art. 184 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 si ha - ricorrendo anche le altre condizioni previste dalla disposizione - quando «la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto».

Di conseguenza, la Corte condivide il principio, che va qui ribadito, secondo cui "l'attività di demolizione edifici (o strade) - non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dalla menzionata norma, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti".

Per la citata disposizione, difatti, il sottoprodotto deve "trarre origine" - quindi provenire direttamente - da un "processo di produzione", dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia).

 Le attività di mera demolizione di manufatti non sono dunque finalizzate alla produzione di alcunché e non originano mai sottoprodotti, ma solo rifiuti.


 


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