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	14-09-2018
	Cassazione penale, obbligo rimozione rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39430 del 3 settembre 
	2018, si è pronunciata sui soggetti obbligati alla 
	rimozione dei rifiuti.
	L’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al 
	responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e, 
	nei confronti degli obbligati in solido, quando sia 
	dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della 
	colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza 
	sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza 
	del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno 
	provveduto ad impugnare l’ordinanza sindacale per ottenerne l’annullamento o 
	non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di 
	una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo.
	 Nel caso di specie, la Corte ha confermato la 
	sentenza del Giudice di merito per il reato di cui all'articolo 255 d.lgs. 
	152\2006, per non avere il soggetto ottemperato all'ordinanza emessa 
	dal sindaco, con la quale si ordinava di provvedere alla rimozione 
	ed allo smaltimento di rifiuti, con ripristino dello stato dei luoghi, in un 
	immobile ubicato in quel comune, entro il termine di trenta giorni dalla 
	data di notifica dell'ordinanza.