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News / Giurisprudenza / Rifiuti

15-03-2018

Cassazione penale, produttore rifiuto contratto d'appalto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 223 del 9 gennaio 2018, si è pronunciata in merito alla fattispecie della qualifica di produttore dei rifiuti nel caso di esecuzioni di lavori mediante un contratto d'appalto ribadendo che tale qualifica ricade generalmente sull'appaltatore.

 "In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su dì lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto".

Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, in quanto il Tribunale aveva invece desunto, in assenza di qualsivoglia elemento in ordine alla sussistenza di tale diretto coinvolgimento del committente nella esecuzione delle opere appaltate, la sua responsabilità, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, esclusivamente sulla base della sua qualifica di committente degli stessi.


 


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