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News / Giurisprudenza / Aria

17-01-2018

Cassazione penale, reato di getto pericolo di cose

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 57958 del 29 dicembre 2017, si è pronunciata sui requisiti del reato  di getto pericoloso di cose, ex art. 674 c. p..

La Corte, nel caso in esame ha affermato i seguenti principi:

  1. l'evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità;
  2. qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti

Difatti, nel caso in esame, la Corte non si è discostata dal costante indirizzo di legittimità, secondo il quale il reato di cui all'articolo 674 del codice penale è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche - e, quindi, valori soglia - in materia di odori; con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione.

 Né vale, in senso contrario, l'assunto, anche contenuto nell'ordinanza impugnata, per il quale, in alcune occasioni, la Corte ha invece affermato che la configurabilità dell'articolo 674 del codice 'penale è esclusa in presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata e contenute nei limiti di legge, o dell'autorizzazione, perché tali pronunce si riferiscono a casi nei quali vi è piena corrispondenza "qualitativa" e "tipologica" tra le immissioni riscontrate e quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge ossia tra quelle accertate e quelle che l'agente si era impegnato a contenere entro determinati limiti; situazione nella quale il rispetto di questi ultimi implica una presunzione di legittimità del comportamento, concepita dall'ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione economica.


 


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