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	13-09-2019
	Cassazione penale, deposito incontrollato di rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31311 del 17 luglio 
	2019, si è pronunciata sul reato di deposito incontrollato 
	di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 
	2006, n. 152.
	Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto 
	delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha 
	natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito 
	"controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti 
	dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.lgs. n. 152 del 2006, la cui 
	antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale 
	sequestro.
	Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità di 
	un liquidatore della società, esercente l'attività di fabbricazione 
	di pasta per carta a partire dal legno od altre materie fibrose, in quanto
	non aveva avviato alle operazioni di smaltimento e recupero 
	rifiuti speciali non pericolosi nei termini di 
	cui all'art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006.
		Inoltre, la Corte ha ricordato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto 
	dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile 
	anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di 
	imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al 
	comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, 
	smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della 
	prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da 
	qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., 
	o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto e nel caso di gestione limitata 
	alla liquidazione sociale. 
		
	 
		
		