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	18-02-2019
	Cassazione penale, gestione illecita rifiuti e particolare tenuità del 
	fatto
	 La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3579 del 24 
	gennaio 2019, si è pronunciata sul reato di attività di gestione di 
	rifiuti non autorizzata (ex art. 256 c. 1, d.lgs. 152/2006) e causa di 
	esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
	La Corte ha ribadito che "la causa di esclusione della punibilità per 
	particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può 
	essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente 
	abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della 
	condotta tipica, traendone la conseguenza che deve essere esclusa la 
	ricorrenza della particolare tenuità del fatto in caso di reiterato 
	conferimento di rifiuti prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo 
	abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, 
	comma primo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152".
	Nel caso di specie,  il Tribunale aveva ritenuto 
	l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del 
	d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza autorizzazione, effettuava attività di 
	raccolta e trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi (per lo più 
	rottami ferrosi) conferendoli presso l'impianto di recupero.