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News / Giurisprudenza / Rifiuti

24-10-2019

Cassazione penale, nozione di produttore di rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39952 del 30 settembre 2019, si è pronunciata sulla nozione di “produttore di rifiuti”, ex art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006, estesa anche al produttoregiuridico” dall’art. 1 della legge 125/2015.

L’art. 1 della legge n. 125 del 2015 – che ha esteso la nozione di “produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006 anche al produttore “giuridico” e non solo materiale del residuo da destinare allo smaltimento – non ha modificato il quadro delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel traffico illecito di cui si discute. Infatti, la nuova disposizione, letta in combinato disposto con l’art 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo specificato la responsabilità del produttore giuridico di rifiuti – da doversi intendere quale committente dei lavori da cui deriva la produzione degli stessi – non ha certamente escluso la responsabilità del produttore materiale, ossia del soggetto che abbia, di fatto, prodotto le sostanze destinati allo smaltimento.

Per la Corte, tale soluzione è confermata dalla giurisprudenza formatasi prima dell'introduzione del d.lgs. n. 152 del 2006, nella vigenza del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2015, deve essere integralmente richiamata - secondo cui per "produttore" di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti.


 


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