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News / Giurisprudenza / Rifiuti

28-05-2019

Cassazione penale, reato di omessa bonifica dei siti art. 257 d.lgs. 152/2006

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17813 del 30 aprile 2019, si è pronunciata sulla fattispecie di reato di bonifica dei siti, di cu all'art. 257 del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006).

Il reato di cui all’art. 257 d.lgs. 152/06 è configurabile non solo allorquando chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 e ss., bensì anche nell’ulteriore caso in cui addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.

 Non si tratterebbe, in tal caso, di una non consentita interpretazione estensiva in malam partem né di un'applicazione analogica della norma penale incriminatrice, bensì «dell'unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Invero [..] sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione così ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica»


 


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