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News / Giurisprudenza / Rumore

23-07-2019

Cassazione penale, rumore e momento consumativo del reato

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28570 del 2 luglio 2019, si è pronunciata sul momento consumativo della contravvenzione di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", ex art. 659 comma primo cod. pen..

La contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.

In definitiva, quindi, per l'integrazione del reato è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (in specie era stata così ritenuta integrata la fattispecie a carico del proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue).


 


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