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News / Giurisprudenza / Rifiuti

02-09-2019

Cassazione penale, utilizzazione agronomica reflui oleari

La Corte di Cassazione, con la Sentenza III n. 28360 del 1° luglio 2019, si è pronunciata  sulle condizioni di utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) previste dalla legge 574/96.

Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi.

Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006. Né sembra preferibile considerare che la violazione dei requisiti di cui all’art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata “non costituisca reato” .

Nel caso di specie, la Corte, pur pronunciando l'avvenuta prescrizione del reato, ha riconosciuto la fattispecie penale ricostruita dal Giudice di merito che aveva ritenuto colpevoli gli imputati del reato di deposito incontrollato di reflui allo stato liquido (nella specie acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive, mediante versamento sui terreni già allestiti con barriere di massi, in modo tale da determinare lo smaltimento nel sottosuolo).


 


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