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News / Giurisprudenza / Rifiuti

02-09-2019

Cassazione penale, verifica conformità rifiuti conferiti in discarica

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36400/2019, si è pronunciata in merito alla verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica che il gestore deve effettuare almeno una volta l'anno, ex Dm 27/9/2010, affermando che va effettuata entro il 31 dicembre dell'anno civile di riferimento.

"La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l'anno secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m. 27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall'A.I.A., va effettuata entro il 31 dicembre dell'anno civile di riferimento".

L'art. 2, comma 3, del citato decreto dispone che «la caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno» ed il successivo art. 3, comma 2, prevede che «la verifica di conformità è effettuata dal gestore...con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'art. 2».

Secondo la Corte, è da preferire l'interpretazione ritenuta dall'imputato (e dalla società titolare dell'autorizzazione), il quale ha inteso doveroso soddisfare l'obbligo una volta in ciascun anno solare (allegando di aver in tal modo adempiuto alla prescrizione) e non quella data dalla sentenza impugnata che ne ha desunto la necessità di effettuare la verifica di conformità del rifiuto ogni dodici mesi.

Il riferimento "all'anno" tout court sembra, difatti richiamare l'anno civile, vale a dire il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, poiché se il legislatore avesse invece inteso fare riferimento ad un lasso di tempo di durata annuale avente una differente decorrenza - in ipotesi, quella dell'ultima verifica di conformità effettuata - avrebbe dovuto statuirlo con una diversa, più chiara, previsione. E altrettanto avrebbe dovuto fare la Provincia nell'ambito del proprio potere prescrittivo, in modo analogo a quanto avvenuto in relazione ad altre prescrizioni contenute nell'A.I.A..

Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto colpevole il responsabile tecnico di una azienda del reato di cui all'art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) in materia di gestione di rifiuti.


 


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