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News / Giurisprudenza / Aria

11-09-2019

Consiglio di Stato, emissioni in atmosfera impianto industriale e modifica sostanziale

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6071 del 3 settembre 2019, si è pronunciato sul concetto di "modifica sostanziale" relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto industriale.

Dal complessivo apprezzamento delle definizioni normative recate dall’art. 268 del d.lgs. 152/2006, che, in quanto contenute in un provvedimento legislativo, hanno natura imperativa ed inderogabile, si desume che ciò che rileva, ai fini della classificazione come “sostanziale” di una “modifica”, è il potenziale incremento, quantitativo o qualitativo, delle “emissioni in atmosfera” rispetto al precedente assetto produttivo.

In altre parole, è “sostanziale” la “modifica” che aumenta, quantitativamente o qualitativamente, l’impatto inquinante (inteso come specificato supra) dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa: il riferimento per valutare l’incremento delle emissioni non è costituito dal limite teorico massimo fissato a suo tempo dall’Amministrazione, ma dall’effettivo e concreto livello delle emissioni conseguente all’attuale assetto produttivo dello stabilimento.

A tal riguardo, il giudice amministrativo ha fornito il requisito della “modifica sostanziale”, in presenza del quale è giustificata la richiesta dell’Autorità competente di imporre all’azienda la presentazione di una domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione espressa e non quindi l’invio di una mera comunicazione (art. 269 D.lgs. 152/2006)

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato si è espresso in merito a un procedimento per il rilascio di un’Autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto industriale che realizza impermeabilizzanti per l’edilizia, con problematiche anche "esalazioni di natura olfattiva".


 


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