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News / Giurisprudenza / Rifiuti

16-10-2019

TAR Emilia-Romagna, deposito di materiali alla rinfusa sul terreno

Il TAR Emilia Romagna (BO), con la Sentenza n. 716 del 21 settembre 2019, si è pronunciato in merito al deposito di materiali alla rinfusa su un terreno affermando che non configura l'abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006 qualora sia dimostrato che quegli oggetti si trovano sul terreno per assolvere una qualche funzione e non siano stati meramente depositati.

Ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006, si considera come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per poter ritenere che il deposito di materiali alla rinfusa su un terreno non configuri un’ipotesi di abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006, bisogna dimostrare che quegli oggetti si trovano sul terreno per assolvere una qualche funzione e non siano stati meramente depositati.

Nel caso di specie, si trattava del residuo di ciò che era stato oggetto di sgombero, in esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile, all’esito di una procedura esecutiva: il ricorrente sosteneva che si trattasse di materiale funzionale alla realizzazione di un pergolato, ma per il Tar la visione delle foto degli oggetti da rimuovere dimostrano in modo evidente la loro inidoneità allo scopo affermato.


 


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