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01-09-2020
Cassazione Civile, la Tia2 ha natura privatistica ed è soggetta ad Iva
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 18013/2020,
si è pronunciata sulla Tia2 ribadendone la natura privatistica
e non tributaria, con la conseguenza della sua assoggettabilità ad IVA.
Sulla questione proposta con il motivo all'esame si sono pronunciate le
Sezioni unite con le recentissime sentenze nn. 8631 e 8632
con le quali, pronunciando su analoghi ricorsi della società ricorrente, è
stato affermato il seguente principio: «La tariffa integrata ambientale
(cd. TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata
dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l.
n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai
sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972».
La Cassazione ritiene di condividere pienamente tale
principio, che va ribadito in questa sede e alla cui affermazione le
Sezioni unite sono pervenute dopo aver dettagliatamente esaminato la
medesima questione proposta con il ricorso all'esame, che si inserisce
nell'ambito di un nutrito contenzioso seriale sulla medesima
problematica, alla luce della normativa di riferimento, della
giurisprudenza di legittimità e di quella della Consulta.
Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza
del Tribunale che ritenne che la disciplina propria della TIA2 ne
rivelava la natura tributaria, che la TIA2 era un prelievo disciplinato
secondo i medesimi parametri della TIA1, «cosicché la natura delle due
tariffe» non poteva che essere omogenea e tributaria, e che alla TIA2
dovevano essere estesi i principi affermati dalle S.U. nella sentenza n.
5078/2016, che aveva negato l'applicabilità dell'IVA alla TIA1,
ritenendo quest'ultima un tributo.