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News / Giurisprudenza / Rifiuti

26-03-2020

Cassazione civile, Trasporto rifiuti urbani e formulario

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4961 del 25 febbraio 2020, si è pronunciata sulla fattispecie di esenzione dall'utilizzo del formulario nel trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico.

In via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito.

L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta, cioè a dire la consegna sia una immediata conseguenza della raccolta senza soluzione di continuità.

Laddove i soggetti di cui trattasi utilizzino (tra la fase di raccolta e quella di trasporto) un centro di stoccaggio, oppure, anche in seguito a travaso di rifiuti da automezzo ad automezzo, trasportino (con il diverso mezzo utilizzato per il servizio pubblico) i rifiuti in impianti finali ubicati fuori Comune, riemerge l'obbligo del formulario. Tale interpretazione è confermata, adesso, dal successivo D.lgs. 152/2006, che ha definitivamente formalizzato l'interpretazione che qui si è indicata.


 


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