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	26-03-2020
	Cassazione civile, Trasporto rifiuti urbani e formulario
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4961 del 25 febbraio 
	2020, si è pronunciata sulla fattispecie di esenzione dall'utilizzo 
	del formulario nel trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del 
	servizio pubblico.
	In via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere 
	accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 
	4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del 
	servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il 
	servizio medesimo è gestito. 
		L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia, 
		applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga 
		effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i 
		quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le 
		seguenti condizioni: 
		1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento 
		indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto 
		dei rifiuti urbani; 
		2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato 
		direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta, cioè a 
		dire la consegna sia una immediata conseguenza della raccolta senza 
		soluzione di continuità. 
		Laddove i soggetti di cui trattasi utilizzino (tra la fase di 
		raccolta e quella di trasporto) un centro di stoccaggio, oppure, anche 
		in seguito a travaso di rifiuti da automezzo ad automezzo, trasportino 
		(con il diverso mezzo utilizzato per il servizio pubblico) i rifiuti in 
		impianti finali ubicati fuori Comune, riemerge l'obbligo del formulario. 
		Tale interpretazione è confermata, adesso, dal successivo D.lgs. 
		152/2006, che ha definitivamente formalizzato l'interpretazione che qui 
		si è indicata.
		
		 
		
		