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26-03-2020
Cassazione civile, Trasporto rifiuti urbani e formulario
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4961 del 25 febbraio
2020, si è pronunciata sulla fattispecie di esenzione dall'utilizzo
del formulario nel trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del
servizio pubblico.
In via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere
accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma
4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del
servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il
servizio medesimo è gestito.
L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia,
applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga
effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i
quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le
seguenti condizioni:
1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento
indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato
direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta, cioè a
dire la consegna sia una immediata conseguenza della raccolta senza
soluzione di continuità.
Laddove i soggetti di cui trattasi utilizzino (tra la fase di
raccolta e quella di trasporto) un centro di stoccaggio, oppure, anche
in seguito a travaso di rifiuti da automezzo ad automezzo, trasportino
(con il diverso mezzo utilizzato per il servizio pubblico) i rifiuti in
impianti finali ubicati fuori Comune, riemerge l'obbligo del formulario.
Tale interpretazione è confermata, adesso, dal successivo D.lgs.
152/2006, che ha definitivamente formalizzato l'interpretazione che qui
si è indicata.