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17-09-2020
Cassazione penale, assenza requisiti deposito temporaneo rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24989 del 2 settembre
2020, si è pronunciata sulle conseguenza nel caso di
assenza anche di uno solo dei requisiti prescritti per il
deposito temporaneo dei rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett. bb),
d.lgs. n. 152 del 2006.
In assenza delle condizioni prescritte dall'art. 183,
comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorre l’ipotesi
del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche
di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi
temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito
preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad
un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se
il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono"
(quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o
recupero) o come "discarica abusiva", nell'ipotesi di
abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e
quantitativi.