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News / Giurisprudenza / Rifiuti

18-06-2020

Cassazione penale, cubetti in porfido e disciplina dei sottoprodotti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14746 del 13 maggio 2020, si è pronunciata in materia di sottoprodotti in relazione ai cubetti in porfido affermando nel caso di specie la qualifica di rifiuti.

I requisiti richiesti affinché una sostanza od oggetto possa qualificarsi un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2020, devono sussistere contestualmente, con la conseguenza che la mancanza di certezza in ordine al riutilizzo, unitamente alla necessità di sottoporre i materiali  (cubetti in porfido), per poterli riutilizzare o commerciare, a delle operazioni di trattamento esulanti dalla normale pratica industriale, in quanto per la separazione da essi dei residui di materiale bituminoso e cementizio non sono chiaramente sufficienti operazioni preliminari di pulitura e lavaggio (occorrendo interventi non marginali, da eseguire con strumenti meccanici e dai quali sono destinati a originarsi non modeste quantità di scarti, escludono che essi, nello stato in cui sono stati rinvenuti, possano essere qualificati come sottoprodotti.

Nel caso di specie, il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame, fondata sulla qualificabilità come sottoprodotti e non come rifiuti dei cubetti in porfido derivanti dai lavori di manutenzione straordinaria di una sede stradale (consistenti nella rimozione di tali cubetti), in quanto destinati a essere riutilizzati, accumulati dall'impresa amministrata dal ricorrente in un terreno di proprietà comunale, ha sottolineato che i cubetti accatastati nell'area in questione erano frammisti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio, certamente qualificabili come rifiuti derivanti da lavorazioni edili, per la raccolta dei quali detta impresa era priva della necessaria autorizzazione.


 


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