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18-06-2020
Cassazione penale, cubetti in porfido e disciplina dei sottoprodotti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14746 del 13 maggio
2020, si è pronunciata in materia di sottoprodotti in relazione ai
cubetti in porfido affermando nel caso di specie la qualifica di rifiuti.
I requisiti richiesti affinché una sostanza od oggetto
possa qualificarsi un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell'articolo
184-bis del d.lgs. 152/2020, devono sussistere contestualmente,
con la conseguenza che la mancanza di certezza in ordine al riutilizzo,
unitamente alla necessità di sottoporre i materiali (cubetti in porfido),
per poterli riutilizzare o commerciare, a delle operazioni di trattamento
esulanti dalla normale pratica industriale, in quanto per la separazione da
essi dei residui di materiale bituminoso e cementizio non sono chiaramente
sufficienti operazioni preliminari di pulitura e lavaggio (occorrendo
interventi non marginali, da eseguire con strumenti meccanici e dai quali
sono destinati a originarsi non modeste quantità di scarti, escludono che
essi, nello stato in cui sono stati rinvenuti, possano essere qualificati
come sottoprodotti.
Nel caso di specie, il Tribunale, nel disattendere la
richiesta di riesame, fondata sulla qualificabilità come sottoprodotti e non
come rifiuti dei cubetti in porfido derivanti dai lavori di manutenzione
straordinaria di una sede stradale (consistenti nella rimozione di tali
cubetti), in quanto destinati a essere riutilizzati, accumulati dall'impresa
amministrata dal ricorrente in un terreno di proprietà comunale, ha
sottolineato che i cubetti accatastati nell'area in questione erano
frammisti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio, certamente
qualificabili come rifiuti derivanti da lavorazioni edili, per la raccolta
dei quali detta impresa era priva della necessaria autorizzazione.