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News / Giurisprudenza / Rifiuti

04-05-2020

Cassazione penale, delega ambientale e obbligo di controllo del delegante

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12642 del 22 aprile 2020, si è pronunciata in materia di delega ambientale e obbligo del delegante sul delegato.

La Corte ha ribadito che "in materia di delega di funzioni legittimamente conferita in conformità alle disposizioni di legge, persista comunque un obbligo di vigilanza del delegante circa il corretto uso della delega da parte del delegato, secondo quanto la legge dispone".

In altri termini - in presenza di un atto di delega espresso, inequivoco e certo che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali di organizzazione, gestione, controllo e spesa - si verifica il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, fermo restando, comunque, l'obbligo, a carico di quest'ultimo, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

Sussistente l’obbligo di controllo del delegante sul delegato, la condotta omissiva del delegante può integrare una responsabilità per omesso impedimento dell’evento ex articolo 40, comma secondo, del codice penale, in presenza di riconoscibili situazioni che potevano essere oggetto di verifica da parte dei deleganti.

Nel caso di specie, anche in presenza di una delega interna aziendale che individuava un soggetto delegato in materia di "antinquinamento, rifiuti", la "macroscopicità" delle situazioni riscontrate non poteva sfuggire alla possibilità di verifica e percezione delle violazioni da parte dei deleganti. In particolare erano emerse alcune violazioni delle prescrizioni autorizzative, tra cui il trattamento di rifiuti in misura maggiore al quantitativo annuo autorizzato e nella inosservanza delle aree di stoccaggio e suddivisione rifiuti.


 


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