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News / Giurisprudenza / Acque - Rifiuti

15-06-2020

Cassazione penale, distinzione tra scarico e rifiuti liquidi

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16450 del 29 maggio 2020, si è pronunciata sulla distinzione tra scarico e rifiuto liquido in relazione all'immissione sul suolo di rifiuti liquidi con un sistema di collettamento non stabile.

Il d.lgs. n. 4 del 2008 ha segnato l'abbandono della previgente ampia definizione di "scarico" e il ritorno alla più restrittiva impostazione, la quale implica che possa parlarsi di scarico unicamente quando la immissione sia effettuata direttamente tramite condotta, nozione che viene arricchita con il riferimento a un sistema stabile di raccolta che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, e ulteriormente precisata nel senso che il collegamento non deve presentare soluzioni di continuità.

Nel caso di specie, atteso che la condotta posta in essere dall'imputato si è concretizzata nell'immissione, senza autorizzazione, di rifiuti liquidi speciali sul suolo tramite un semplice tubo in PVC che collegava le vasche di stoccaggio del suo stabilimento al  corpo recettore, è evidente che il meccanismo adottato per disfarsi dei rifiuti non risultava in alcun modo qualificabile come sistema stabile di collettamento, presentandosi come soluzione del tutto improvvisata e rudimentale, inidonea a rendere la condotta posta in essere dall'imputato attività di scarico delle acque piuttosto che di smaltimento di rifiuti.


 


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