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15-06-2020
Cassazione penale, distinzione tra scarico e rifiuti liquidi
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16450 del 29 maggio
2020, si è pronunciata sulla distinzione tra scarico e
rifiuto liquido in relazione all'immissione sul suolo di rifiuti
liquidi con un sistema di collettamento non stabile.
Il d.lgs. n. 4 del 2008 ha segnato l'abbandono della previgente ampia
definizione di "scarico" e il ritorno alla più restrittiva impostazione, la
quale implica che possa parlarsi di scarico unicamente quando la
immissione sia effettuata direttamente tramite condotta, nozione
che viene arricchita con il riferimento a un sistema stabile di
raccolta che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo
ricettore, e ulteriormente precisata nel senso che il collegamento
non deve presentare soluzioni di continuità.
Nel caso di specie, atteso che la condotta posta in
essere dall'imputato si è concretizzata nell'immissione, senza
autorizzazione, di rifiuti liquidi speciali sul suolo tramite un
semplice tubo in PVC che collegava le vasche di stoccaggio del suo
stabilimento al corpo recettore, è evidente che il meccanismo adottato
per disfarsi dei rifiuti non risultava in alcun modo qualificabile come
sistema stabile di collettamento, presentandosi come soluzione del tutto
improvvisata e rudimentale, inidonea a rendere la condotta posta in
essere dall'imputato attività di scarico delle acque piuttosto che di
smaltimento di rifiuti.