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News / Giurisprudenza / Rifiuti

30-01-2020

Cassazione penale, formulario di identificazione rifiuti e omessa indicazione peso

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34038 del 19 dicembre 2019, si è pronunciata sull'omessa indicazione del peso del rifiuto sul formulario di identificazione (FIR) escludendo nella fattispecie l'applicazione della sanzione ridotta.

In tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di identificazione dei rifiuti, l’articolo 258 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al comma 4 sanziona chiunque «effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti».

A tal riguardo, l’articolo 193 del Testo Unico Ambientale prescrive che dal formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, devono risultare "almeno i seguenti dati":

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

I formulari di identificazione rifiuti prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere indicate sia all’inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità.

Pertanto, la mancata indicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell’articolo 258 del Codice dell’Ambiente e non della sanzione ridotta di cui al comma 5 dello stesso, in quanto, ove manchino le indicazioni del peso dei rifiuti determinato a destinazione, tale informazione dovuta per legge non è comunque ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presente nel formulario stesso.

Invero, per l’applicazione della sanzione ridotta, di cui all’articolo 258, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, occorre che le incompletezze o inesattezze dei dati riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati consentano comunque di ricostruire le informazioni dovute sulla base dei dati comunque riportati nel formulario, non potendosi le stesse informazioni ricavare aliunde.

Nel caso di specie, Il Giudice di merito aveva ritenuto il ricorrente punibile per la violazione dell’articolo 258, commi 3 e 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla inesatta compilazione dei formulari di trasporto e del registro di carico e scarico dei rifiuti, poiché in diversi formulari di trasporto il peso era stato accettato per intero, ma non verificato a destino, mentre in alcuni formulari non risultava nessuna indicazione quanto al peso del carico a destino.


 


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