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30-01-2020
Cassazione penale, formulario di identificazione rifiuti e omessa
indicazione peso
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34038 del 19 dicembre
2019, si è pronunciata sull'omessa indicazione del peso del
rifiuto sul formulario di identificazione (FIR) escludendo nella
fattispecie l'applicazione della sanzione ridotta.
In tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori
e dei formulari di identificazione dei rifiuti, l’articolo 258 del D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, al comma 4 sanziona chiunque «effettua il trasporto di
rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193, ovvero indica nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti».
A tal riguardo, l’articolo 193 del Testo Unico Ambientale prescrive che
dal formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante il
trasporto, devono risultare "almeno i seguenti dati":
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
I formulari di identificazione rifiuti prescrivono che le
quantità dei rifiuti debbano essere indicate sia all’inizio
del trasporto, sia verificate a destino,
specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per
intero o per una minore quantità.
Pertanto, la mancata indicazione comporta l’irrogazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 4 dell’articolo 258 del Codice dell’Ambiente
e non della sanzione ridotta di cui al comma 5 dello stesso, in quanto, ove
manchino le indicazioni del peso dei rifiuti determinato a
destinazione, tale informazione dovuta per legge non è comunque
ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presente nel formulario
stesso.
Invero, per l’applicazione della sanzione ridotta, di cui all’articolo
258, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, occorre che le incompletezze o
inesattezze dei dati riportati nei registri di carico e scarico e nei
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati consentano comunque di
ricostruire le informazioni dovute sulla base dei dati comunque riportati
nel formulario, non potendosi le stesse informazioni ricavare
aliunde.
Nel caso di specie, Il Giudice di merito aveva ritenuto
il ricorrente punibile per la violazione dell’articolo 258, commi 3 e 4,
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla inesatta compilazione dei
formulari di trasporto e del registro di carico e scarico dei rifiuti,
poiché in diversi formulari di trasporto il peso era stato accettato per
intero, ma non verificato a destino, mentre in alcuni formulari non
risultava nessuna indicazione quanto al peso del carico a destino.