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21-12-2020
Cassazione penale, gestione rifiuti e violazione prescrizioni AIA
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33033 del 25 novembre
2020, si è pronunciata in tema di gestione rifiuti e violazione
delle prescrizioni AIA, in particolare sugli obblighi di segnalazione nelle
zone di stoccaggio.
"In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto
dall'art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare
dell'autorizzazione integrata ambientale che viola le prescrizioni
imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi
di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso
l'inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell'ambito delle mere
irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività
della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore".
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale, che
aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante - per il reato di cui all'art.
29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 -
per la violazione di due prescrizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale.
In particolare, le violazioni consistevano nell'aver
effettuato:
- in una zona di stoccaggio il
deposito indistinto di sottoprodotti e di diverse tipologie di rifiuti
non identificabili mediante idonea etichettatura e segnaletica;
- in
altra zona di stoccaggio il deposito in
numerosi cassonetti metallici contenenti rottami e materiali metallici,
rendendone impossibile la distinzione e la classificazione come
sottoprodotti o rifiuti speciali derivanti dal ciclo produttivo, a causa
dell'omessa identificazione dei cassonetti con apposita etichettatura e
dell'assenza di idonea segnaletica identificativa delle diverse aree di
stoccaggio.