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News / Giurisprudenza / Rifiuti

07-04-2020

Cassazione penale, liquami zootecnici

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9717 del 11 marzo 2020, si è pronunciata sui liquami prodotti dall'allevamento di bovini gestito da una azienda agricola.

La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti.

Ad identiche conclusioni si è pervenuti anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all'art. 256 d.lgs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell'attività agricola.

I liquami prodotti dall'allevamento di bovini, gestito da una azienda agricola, non sono assimilabili alle acque di scarico, così come sostiene il ricorrente, la cui disciplina, costituita dall'art. 101, comma settimo del medesimo decreto legislativo trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento.

Nel caso di specie, il titolare di un'azienda agricola zootecnica è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 per aver fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel terreno sottostante, attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell'azienda.


 


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