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07-04-2020
Cassazione penale, liquami zootecnici
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9717 del 11 marzo 2020,
si è pronunciata sui liquami prodotti dall'allevamento di bovini gestito da
una azienda agricola.
La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto
se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia
diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento,
costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque
canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i
reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali
manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo
recettore si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti.
Ad identiche conclusioni si è pervenuti anche con riferimento alla
raccolta di liquami zootecnici, potendosi escludere la
riconducibilità della condotta all'art. 256 d.lgs. 152/2006 solo quando le
materie fecali siano impiegate nell'attività agricola.
I liquami prodotti dall'allevamento di bovini, gestito da una azienda
agricola, non sono assimilabili alle acque di scarico, così come sostiene il
ricorrente, la cui disciplina, costituita dall'art. 101, comma settimo del
medesimo decreto legislativo trova applicazione solo se il collegamento fra
ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza
soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di
collettamento.
Nel caso di specie, il titolare di un'azienda agricola
zootecnica è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 d.lgs.
152/2006 per aver fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel
terreno sottostante, attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il
letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell'azienda.