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22-09-2020
Cassazione penale, mantenimento scarico dopo scadenza autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23182 del 30 luglio
2020, si è pronunciata sul mantenimento di uno scarico dopo la
scadenza dell'autorizzazione ribadendo che integra reato di cui all'art. 137
del d.lgs. n. 152 del 2006.
In tema di inquinamento delle acque, integra il reato di cui all'art. 137
del d.lgs. n. 152 del 2006, il provvisorio mantenimento in funzione di uno
scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non
ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso
del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per
l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale, previsto
dall'art. 9 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e che consente di fare
istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del
titolo abilitativo.
Nel caso di specie, scarico di acque reflue dal distributore di
carburanti, la Corte ha chiarito che il funzionamento degli impianti
per lo scarico non può di per sé essere dirimente per escludere il fatto di
reato o comunque la punibilità della condotta: ed infatti, non solo
l'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 prevede come fatto tipico proprio lo
scarico di acque reflue industriali «senza autorizzazione», ma è proprio
tale provvedimento a fissare alcune, specifiche, condizioni a cui è
subordinata l'effettuazione dello scarico, e, quindi, a costituire un
fondamentale parametro per verificarne la regolarità.