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02-07-2020
Cassazione penale, miscelazione di rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15305 del 19 maggio
2020, ha ribadito la nozione di miscelazione di rifiuti,
operazione vietata dall’art. 187 comma 1 del d.lgs. 152/2006.
La miscelazione di rifiuti, operazione vietata dall’art. 187 del
d.lgs. n. 152 del 2006, consiste nella mescolanza, volontaria o
involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi
diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto
uno specifico codice identificativo.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la
responsabilità, ex art. 256 comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto
erano presenti rifiuti di tipologia diversa, con codici
identificativi differenti, come imballaggi in plastica, in legno,
pneumatici, metallo ferrosi e non, risultando dall'informativa di P.G. la
presenza di materiale proveniente dalla frantumazione delle autovetture
(plastica, gomma, imbottiture, tessuti, cavi elettrici), materiale
"miscelato a rifiuti di altra natura, stoccato in quantitativi tali da
raggiungere altezze paragonabili a un edificio di due piani".