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	02-07-2020
	Cassazione penale, miscelazione di rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15305 del 19 maggio 
	2020, ha ribadito la nozione di miscelazione di rifiuti, 
	operazione vietata dall’art. 187 comma 1 del d.lgs. 152/2006.
	La miscelazione di rifiuti, operazione vietata dall’art. 187 del 
	d.lgs. n. 152 del 2006, consiste nella mescolanza, volontaria o 
	involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi 
	diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto 
	uno specifico codice identificativo.
	Nel caso di specie, la Corte ha confermato la 
	responsabilità, ex art. 256 comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto 
	erano presenti rifiuti di tipologia diversa, con codici 
	identificativi differenti, come imballaggi in plastica, in legno, 
	pneumatici, metallo ferrosi e non, risultando dall'informativa di P.G. la 
	presenza di materiale proveniente dalla frantumazione delle autovetture 
	(plastica, gomma, imbottiture, tessuti, cavi elettrici), materiale 
	"miscelato a rifiuti di altra natura, stoccato in quantitativi tali da 
	raggiungere altezze paragonabili a un edificio di due piani".