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News /Giurisprudenza / Danno ambientale

13-02-2020

Cassazione penale, obbligo di comunicazione art. 242 d.lgs. 152/2006

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2686 del 23 gennaio 2020, si è pronunciata sul reato, ex art. 257 d.lgs. 152/2006, di mancata comunicazione alle autorità competenti di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

"Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell'inquinamento".

Secondo la Corte, sotto il profilo formale l'obbligo di comunicazione per gli "interessati non responsabili" risiede, in realtà, nell'art. 245 e non già nell'art. 242 richiamato unicamente dall'art. 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali, con la conseguenza che, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell'art. 257 anche a coloro che non hanno cagionato l'inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 245 (e non all'art. 242) per individuare l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi.

Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale che, sebbene avesse ritenuto gli imputati non responsabili  per non aver commesso il fatto del reato contestato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256, commi 1 e 2 d.lgs. 152/06, proprio in relazione allo sversamento di liquami fognari, erano stati considerati responsabili dell'inquinamento ai fini della mancata comunicazione sanzionata dall'art. 257.

 Se, infatti, una comunicazione è mancata, essa non era comunque richiesta agli imputati, in ragione del riaffermato principio, perché estranei al fenomeno inquinante.


 


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