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13-02-2020
Cassazione penale, obbligo di comunicazione art. 242 d.lgs. 152/2006
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2686 del 23 gennaio
2020, si è pronunciata sul reato, ex art. 257 d.lgs. 152/2006, di
mancata comunicazione alle autorità competenti di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito.
"Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in
caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal
combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile
soltanto nei confronti del responsabile dell'inquinamento".
Secondo la Corte, sotto il profilo formale l'obbligo di comunicazione per
gli "interessati non responsabili" risiede, in realtà, nell'art. 245 e non
già nell'art. 242 richiamato unicamente dall'art. 245 stesso per la
disciplina degli aspetti procedimentali, con la conseguenza che, se il
legislatore avesse voluto fare riferimento nell'art. 257 anche a coloro che
non hanno cagionato l'inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche
questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe
dovuto fare riferimento all'art. 245 (e non all'art. 242) per individuare
l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del
Tribunale che, sebbene avesse ritenuto gli imputati non responsabili
per non aver commesso il fatto del reato contestato di abbandono di rifiuti
di cui all'art. 256, commi 1 e 2 d.lgs. 152/06, proprio in relazione allo
sversamento di liquami fognari, erano stati considerati responsabili
dell'inquinamento ai fini della mancata comunicazione sanzionata dall'art.
257.
Se, infatti, una comunicazione è mancata, essa non era comunque
richiesta agli imputati, in ragione del riaffermato principio, perché
estranei al fenomeno inquinante.