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12-02-2020
Cassazione penale, ordinanza sindacale rimozione rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2199 del 21 gennaio
2020, si è pronunciata sull'obbligo di rimozione rifiuti
di cui all’art. 255, c. 3 del D.lgs. 152/2006 (TUA).
L'obbligo di rimozione cui si riferisce l'illecito contravvenzionale
di cui all'art. 255, comma 3, TUA, sorge sia in capo al responsabile
dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti
degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o
della colpa, sia, infine - ed è questo il caso in esame - nei confronti dei
destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in
quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le
conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per
ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi
significativi per l'eventuale disapplicazione.