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News / Giurisprudenza / Rifiuti

26-01-2020

Cassazione penale, qualifica terre e rocce da scavo come sottoprodotto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza  n. 1997 del 20 gennaio 2020, si è pronunciata sulle condizioni per qualificare il materiale "proveniente da scavo" come sottoprodotto.

"In virtù della previsione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), d.lgs. 152/2006, viene escluso dall'applicazione della parte quarta del codice dell'ambiente il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. ...difettando le condizioni applicative, pertanto si è in presenza di rifiuti, con conseguente rilevanza penale del fatto. Né risulta applicabile la disciplina dei sottoprodotti, con tali intendendosi i soli interventi marginali sui materiali da scavo che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori materiali residui. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole, del resto, deve essere fornita dall'interessato, che infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo".

Inoltre in materia di buona fede, avanzata dal difensore, la Corte ha affermato che in linea generale è possibile affermare che in materia contravvenzionale, è configurabile la "buona fede" ove la mancata coscienza dell'illiceità derivi non dall'ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come ad esempio un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria o una equivoca formulazione del testo della norma. Nelle contravvenzioni, la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all'agente in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa.


 


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