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26-01-2020
Cassazione penale, qualifica terre e rocce da scavo come sottoprodotto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1997 del 20
gennaio 2020, si è pronunciata sulle condizioni per qualificare il
materiale "proveniente da scavo" come sottoprodotto.
"In virtù della previsione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera
c), d.lgs. 152/2006, viene escluso dall'applicazione della
parte quarta del codice dell'ambiente il suolo non contaminato e
altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
...difettando le condizioni applicative, pertanto si è in presenza di
rifiuti, con conseguente rilevanza penale del fatto. Né risulta
applicabile la disciplina dei sottoprodotti, con
tali intendendosi i soli interventi marginali sui materiali da scavo
che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non
comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori
materiali residui. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole,
del resto, deve essere fornita dall'interessato, che
infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con
certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore
utilizzo".
Inoltre in materia di buona fede, avanzata dal difensore, la Corte ha
affermato che in linea generale è possibile affermare che in materia
contravvenzionale, è configurabile la "buona fede"
ove la mancata coscienza dell'illiceità derivi non dall'ignoranza
della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una
circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come ad
esempio un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente
giurisprudenza assolutoria o contraddittoria o una equivoca formulazione del
testo della norma. Nelle contravvenzioni, la buona fede del trasgressore
diventa rilevante quando si risolve in presenza ed a causa di un elemento
positivo estraneo all'agente in uno stato soggettivo tale da escludere la
colpa.