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News / Giurisprudenza / Acque

06-02-2020

Cassazione penale, reati ambientali colposi e responsabilità 231

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3157 del 7 gennaio 2020, si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001, nell’ipotesi di reati ambientali colposi.

La Corte, richiamando i principi affermati in tema di responsabilità amministrativa degli enti nei casi di omissione delle tutele per la sicurezza dei lavoratori, ha affermato che i requisiti dell’interesse e del vantaggio - indicati dall’articolo 5, comma 1, del D.lgs.. n. 231/2001 come necessari in via generale per l’affermazione della predetta responsabilità - ben possono adattarsi anche ai reati ambientali di natura colposa introdotti, per il tramite dell'art. 25 undecies, nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dall'art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, oggi, dall'art. 452 quaterdecies cod. pen..

"Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva".

Nel caso di specie, ad un società era stata irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi, ex d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato di cui all'art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 (scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti) per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie commessi per conto e nell'interesse della società.


 


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