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06-02-2020
Cassazione penale, reati ambientali colposi e responsabilità 231
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3157 del 7 gennaio
2020, si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa da reato
degli enti, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001, nell’ipotesi di reati
ambientali colposi.
La Corte, richiamando i principi affermati in tema di responsabilità
amministrativa degli enti nei casi di omissione delle tutele per la
sicurezza dei lavoratori, ha affermato che i requisiti
dell’interesse e del vantaggio - indicati dall’articolo 5, comma 1,
del D.lgs.. n. 231/2001 come necessari in via generale per l’affermazione
della predetta responsabilità - ben possono adattarsi anche ai reati
ambientali di natura colposa introdotti, per il tramite dell'art. 25
undecies, nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità
amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dall'art.
137 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, oggi, dall'art. 452 quaterdecies cod. pen..
"Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi
di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia
nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di
impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti
tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e
manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con
economizzazione complessiva dell'attività produttiva".
Nel caso di specie, ad un società era stata irrogata la sanzione
amministrativa per gli illeciti amministrativi, ex d.lgs. n. 231 del 2001,
in relazione al reato di cui all'art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152 del
2006 (scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti) per non avere
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto
reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della stessa specie commessi per conto e nell'interesse della società.