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News / Giurisprudenza / Rifiuti

16-01-2020

Cassazione penale, responsabilità 231 e non punibilità per particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1420 del 15 gennaio 2020, si è pronunciata sulla responsabilità 231 affermando l'inapplicabilità all'ente della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Corte, accogliendo la tesi del pubblico ministero, ha ricordato la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, rubricato per l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica.

Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.

Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’assoluzione ai sensi dell’articolo 131-bis, di una Società in nome collettivo, in relazione al reato di recupero illecito di rifiuti speciali commesso dal suo legale rappresentante.


 


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