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News / Giurisprudenza / Acque

21-02-2020

Cassazione penale, scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3450 del 28 gennaio 2020, si è pronunciata sullo scarico di reflui provenienti da impianti di autolavaggio ribadendo che tali acque non possono essere assimilate a quelle domestiche.

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche.

La Corte ha ricordato che al fine di individuare le acque che derivano dalle attività produttive, occorre procedere a contrario, vale a dire escludendo le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica.

Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi dalle vetture usurate.

Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato senza autorizzazione, è certamente idoneo a integrare la fattispecie contestata, che ha natura di reato di pericolo, non assumendo pertanto rilievo dirimente la circostanza che i prelievi su alcuni degli scarichi siano risultati nella norma, dovendo in ogni caso essere assicurato il preventivo controllo della P.A..

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto colpevole il titolare di un impianto di autolavaggio del reato di cui all'art. 137 comma 1 del d.lgs. 152 del 2006 per avere effettuato scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura senza autorizzazione.


 


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