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08-01-2019
Cassazione penale, violazioni prescrizioni Aia e autocontrollo
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48401 del 28 novembre 2019,
si è pronunciata in materia di violazione delle prescrizioni Aia da
accertamento scaturito dalle comunicazioni obbligatorie da parte del gestore
dell'impianto in sede di autocontrollo.
"L’accertamento della violazione delle prescrizioni ben può scaturire dalla
comunicazione obbligatoria da parte del gestore dell’impianto dei risultati
in sede di autocontrollo, essendo, il gestore, soggetto tenuto
all’effettuazione di analisi in sede di autocontrollo e poi all’inoltro dei
dati così rilevati e, in tale ambito, la previsione della sanzione penale è
coerente con la ratio legis e si colloca a chiusura della disciplina di
settore che pone obblighi precisi, indicati nell’AIA, al gestore
dell’impianto che è tenuto a procedura di autocontrollo, e costituisce un
presidio sanzionatorio all’osservanza delle prescrizioni imposte nell’AIA,
con la punizione dell’inosservanza alle prescrizioni imposte a tutela
dell’ambiente".
La responsabilità del gestore non contrasta con il diritto
costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si
imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia,
in quanto le suddette richieste derivano da specifici obblighi
normativi per consentire lo svolgimento della vigilanza
amministrativa demandata agli organi preposti e, come tali, da un lato
assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni
cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di
interesse generale.
Nel caso di specie, l'amministratore di una società è stato ritenuto
responsabile per avere violato, in più circostanze nel corso degli anni
2012 e 2013, le prescrizioni contenute nell'AIA, con riferimento al
superamento dei valori limite per le emissioni in atmosfera.