News / Giurisprudenza / Rifiuti
	08-05-2020
	Cassazione Sezioni Unite civili, la Tariffa integrata ambientale (cd. 
	TIA2) è soggetta ad Iva 
	La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la
	Sentenza n. 8631 del 07/05/2020, si è pronunciata sulla 
	natura della Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) 
	affermandone la natura privatistica e di conseguenza la 
	assoggettabilità ad Iva.
	“La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come 
	interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con 
	modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, 
	soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 
	del 1972”.
	L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, a differenza dell'art. 49 del 
	d.lgs. n. 22 del 1997, individua il fatto generatore dell'obbligo di 
	pagamento della T.I.A. 2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito 
	all'effettiva fruizione del servizio e, al tempo stesso, diversamente dal 
	passato, assegna nature di "corrispettivo" alla tariffa, parametrando 
	l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. 
	Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere 
	il prelievo assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 
	1972, n. 633, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che "il pagamento 
	della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che 
	il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che "le prestazioni verso 
	corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, 
	spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di 
	fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai 
	fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale 
	ne sia la fonte". 
	
	 
		