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08-05-2020
Cassazione Sezioni Unite civili, la Tariffa integrata ambientale (cd.
TIA2) è soggetta ad Iva
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la
Sentenza n. 8631 del 07/05/2020, si è pronunciata sulla
natura della Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2)
affermandone la natura privatistica e di conseguenza la
assoggettabilità ad Iva.
“La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come
interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con
modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto,
soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633
del 1972”.
L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, a differenza dell'art. 49 del
d.lgs. n. 22 del 1997, individua il fatto generatore dell'obbligo di
pagamento della T.I.A. 2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito
all'effettiva fruizione del servizio e, al tempo stesso, diversamente dal
passato, assegna nature di "corrispettivo" alla tariffa, parametrando
l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere
il prelievo assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che "il pagamento
della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che
il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che "le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di
fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai
fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale
ne sia la fonte".