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News / Giurisprudenza / Rifiuti

08-05-2020

Cassazione Sezioni Unite civili, la Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) è soggetta ad Iva

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la Sentenza n. 8631 del 07/05/2020, si è pronunciata sulla natura della Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) affermandone la natura privatistica e di conseguenza la assoggettabilità ad Iva.

“La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”.

L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, a differenza dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, individua il fatto generatore dell'obbligo di pagamento della T.I.A. 2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito all'effettiva fruizione del servizio e, al tempo stesso, diversamente dal passato, assegna nature di "corrispettivo" alla tariffa, parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che "il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte".


 


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