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20-10-2020
Corte di Giustizia Ue, fanghi di depurazione
Corte di Giustizia Ue, Sentenza 14
ottobre 2020, n. 629 «Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti -
Direttiva 2008/98/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3,
punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 - Acque reflue - Fanghi di depurazione -
Ambito di applicazione - Nozione di “rifiuto” - Cessazione della qualifica
di rifiuto - Operazione di recupero o di riciclaggio»
La Corte, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale, ha affermato
che: "L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e
l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che i fanghi di
depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di
depurazione, di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e
inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del
recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere
considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di
detta direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento.
Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi nel procedimento
principale".
Nella fattispecie, è al giudice del rinvio che spetta
verificare se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 2008/98 siano già soddisfatte prima dell’incenerimento
dei fanghi di depurazione. In particolare, si deve verificare, se del
caso, sul fondamento di un’analisi scientifica e tecnica, che i
fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze
inquinanti e che il loro incenerimento non porti a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Qualora, sul fondamento di siffatta analisi, il giudice del rinvio
constatasse che le condizioni di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2008/98 erano soddisfatte prima
dell’incenerimento dei fanghi di depurazione in questione nel
procedimento principale, occorrerebbe rilevare che questi ultimi
non costituiscono rifiuti.
Nell’ipotesi inversa, si dovrebbe ritenere che tali
fanghi di depurazione rientrino ancora nella nozione di
«rifiuto» al momento di detto incenerimento.