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News / Giurisprudenza / Rifiuti

20-10-2020

Corte di Giustizia Ue, fanghi di depurazione

Corte di Giustizia Ue, Sentenza 14 ottobre 2020, n. 629 «Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 2008/98/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 - Acque reflue - Fanghi di depurazione - Ambito di applicazione - Nozione di “rifiuto” - Cessazione della qualifica di rifiuto - Operazione di recupero o di riciclaggio»

La Corte, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale, ha affermato che: "L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che i fanghi di depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di depurazione, di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi nel procedimento principale".

Nella fattispecie, è al giudice del rinvio che spetta verificare se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 siano già soddisfatte prima dell’incenerimento dei fanghi di depurazione. In particolare, si deve verificare, se del caso, sul fondamento di un’analisi scientifica e tecnica, che i fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze inquinanti e che il loro incenerimento non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Qualora, sul fondamento di siffatta analisi, il giudice del rinvio constatasse che le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 erano soddisfatte prima dell’incenerimento dei fanghi di depurazione in questione nel procedimento principale, occorrerebbe rilevare che questi ultimi non costituiscono rifiuti.

Nell’ipotesi inversa, si dovrebbe ritenere che tali fanghi di depurazione rientrino ancora nella nozione di «rifiuto» al momento di detto incenerimento.


 


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