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10-12-2020
TAR Veneto, appalti e Certificazione ISO 14001 ed EMAS
Il Tar Veneto, con Sentenza n. 1170 del 3 dicembre 2020,
si è pronunciato in materia di appalti sul requisito di possesso delle
Certificazioni del sistema di gestione Norma ISO 14001 e Regolamento
europeo EMAS.
“Il richiamo che viene operato da numerose norme giuridiche alle
certificazioni EMAS o ISO 14001 sembra porre (se pure con
qualche oggettiva differenza tra le due) i due strumenti su un piano di
piena equivalenza, complice, da ultimo, il comune
ancoraggio alla norma tecnica ISO 14001 per la strutturazione del Sistema di
Gestione Ambientale delle organizzazioni che intendono certificarsi per
entrambi i percorsi”.
La certificazione di un Sistema gestionale aziendale ambientale
può effettuarsi adottando due modalità differenti: la norma ISO 14001 e il
regolamento europeo EMAS. Entrambi indicano i requisiti che deve
possedere un sistema di organizzazione aziendale per rispettare la
legislazione in essere in materia ambientale, come, ad esempio controllo
delle proprie attività, controllo dell’interazione tra azienda e ambiente
oltre a provvedere in modo progressivo a ridurre l’impatto delle attività
svolte nel corso del tempo. Si tratta quindi di due sistemi
perfettamente equivalenti tra di loro nonostante la sussistenza di
alcune differenze tra le due procedure.
Differenze che non inficiano la sostanziale
equipollenza delle due certificazioni: ad esempio il meccanismo di
certificazione prevede infatti che per la ISO 14001, a seguito di una
verifica ispettiva con esito positivo da parte di personale qualificato di
enti accreditati, sia immediatamente rilasciato il certificato. Con il
regolamento EMAS, invece, a seguito della verifica da parte di ispettori
qualificati, una dichiarazione ambientale validata dagli ispettori viene
inviata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit che, previa verifica di conformità
legislativa, autorizza la registrazione dell’impresa nel registro pubblico
EMAS con autorizzazione all’utilizzo del logo EMAS.
Con tali argomentazioni, il Tar ha accolto il ricorso ed
annullato la clausola della lex specialis, che prevede quale
requisito di partecipazione il possesso in capo al concorrente di una
“certificazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) EMAS”: requisito
che, con una nota di chiarimenti, la stazione appaltante ha ritenuto
infungibile, precisando che potevano partecipare alla gara solo i
concorrenti in possesso della certificazione/registrazione EMAS, con
esclusione, pertanto, dei soggetti, come la ricorrente, in possesso della
certificazione ISO14001.