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10-12-2020

TAR Veneto, appalti e Certificazione ISO 14001 ed EMAS

 Il Tar Veneto, con Sentenza n. 1170 del 3 dicembre 2020, si è pronunciato in materia di appalti sul requisito di possesso delle Certificazioni del sistema di gestione Norma ISO 14001 e Regolamento europeo EMAS.

“Il richiamo che viene operato da numerose norme giuridiche alle certificazioni EMAS o ISO 14001 sembra porre (se pure con qualche oggettiva differenza tra le due) i due strumenti su un piano di piena equivalenza, complice, da ultimo, il comune ancoraggio alla norma tecnica ISO 14001 per la strutturazione del Sistema di Gestione Ambientale delle organizzazioni che intendono certificarsi per entrambi i percorsi”.

La certificazione di un Sistema gestionale aziendale ambientale può effettuarsi adottando due modalità differenti: la norma ISO 14001 e il regolamento europeo EMAS. Entrambi indicano i requisiti che deve possedere un sistema di organizzazione aziendale per rispettare la legislazione in essere in materia ambientale, come, ad esempio controllo delle proprie attività, controllo dell’interazione tra azienda e ambiente oltre a provvedere in modo progressivo a ridurre l’impatto delle attività svolte nel corso del tempo. Si tratta quindi di due sistemi perfettamente equivalenti tra di loro nonostante la sussistenza di alcune differenze tra le due procedure.

Differenze che non inficiano la sostanziale equipollenza delle due certificazioni: ad esempio il meccanismo di certificazione prevede infatti che per la ISO 14001, a seguito di una verifica ispettiva con esito positivo da parte di personale qualificato di enti accreditati, sia immediatamente rilasciato il certificato. Con il regolamento EMAS, invece, a seguito della verifica da parte di ispettori qualificati, una dichiarazione ambientale validata dagli ispettori viene inviata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit che, previa verifica di conformità legislativa, autorizza la registrazione dell’impresa nel registro pubblico EMAS con autorizzazione all’utilizzo del logo EMAS.

Con tali argomentazioni, il Tar ha accolto il ricorso ed annullato la clausola della lex specialis, che prevede quale requisito di partecipazione il possesso in capo al concorrente di una “certificazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) EMAS”: requisito che, con una nota di chiarimenti, la stazione appaltante ha ritenuto infungibile, precisando che potevano partecipare alla gara solo i concorrenti in possesso della certificazione/registrazione EMAS, con esclusione, pertanto, dei soggetti, come la ricorrente, in possesso della certificazione ISO14001.


 


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