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News / Giurisprudenza / Rifiuti

04-03-2021

Cassazione penale, abbandono incontrollato di rifiuti e deposito incontrollato

La Corte di Cassazione, con la Sentenza  n. 6149 del 17 febbraio 2021, si è pronunciata sulla natura dei reati di abbandono incontrollato di rifiuti e deposito incontrollato, nonché sulla differenza sanzionatoria della condotta posta in essere da titolari di imprese o responsabili di enti e soggetto privato.

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile", cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.

In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. Al riguardo, il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, 3 comma primo, T.U.A., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito.


 


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