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News / Giurisprudenza / Rifiuti

09-03-2021

Cassazione penale, gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4770 dell'8 febbraio 2021, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, ex art. 256 c. 1 d.lgs. 152/2006.

Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa.

Secondo la Corte, con l'utilizzo del pronome indefinito "chiunque", contenuto nell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152, sarebbe infatti arbitrario introdurre surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità.

Inoltre, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'occasionalità dell'attività per la natura e la quantità dei rifiuti speciali destinati ad essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché per il coinvolgimento nell'attività di due persone.


 


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