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21-09-2021
Cassazione penale, liquami fosse Imhoff e rifiuti liquidi
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33793 del 13 settembre
2021, si è pronunciata in merito ai liquami contenuti in
pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili ribadendo che sono da
considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue.
I reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami
contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti
liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della
parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di
scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel
sottosuolo o nella rete fognaria.
Difatti, integra il reato previsto dall'art. 256, comma
secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato dì liquami,
in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il
collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed
attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro
sistema stabile di collettamento.
Nel caso di specie, l'imputato smaltiva, senza
autorizzazione, i rifiuti stoccati nelle fosse Imhoff, che non costituiscono
un «sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore» (art.
74, comma 1, lett. ff, d.lgs. n. 152 del 2006).
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