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News / Giurisprudenza / Acque

07-05-2021

Cassazione penale, nozione di scarico

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17178 del 5 maggio 2021, si è pronunciata sulla nozione di scarico ribadendo quale presupposto la necessita di una fisica "immissione" in un corpo ricettore effettuata tramite un sistema stabile di collettamento.

La nozione di scarico contenuta nella lett. ff) dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, consiste, testualmente, in "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo dì produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria...", aggiungendo poi dovere essere esclusi da detta nozione "i rilasci di acque previsti dall'art. 114".

 Di qui, dunque, la necessità, resa immediatamente evidente dalla lettera della norma, che, per aversi "scarico", sia anzitutto appunto necessaria una fisica "immissione" in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo "scarico", caratterizzato dalla "s" con valore privativo e da "carico" ed implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di "sottrazione".

Nel caso di specie, la condotta del gestore di un autolavaggio di sversamento dei reflui in una vasca interrata integra o l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti, ai sensi dell'art. 256 d.lgs.152 del 2006, se priva di collegamento tra la vasca e il refluo in essa contenuto ad un corpo collettore.


 


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