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25-05-2021
Cassazione penale, reato di combustione illecita di rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16346 del 29 aprile
2021, si è pronunciata sulla fattispecie di reato
combustione illecita di rifiuti, ex art. 256-bis del d.lgs.
152/2006.
Il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis
del d.lgs. n. 152 del 2006, si configura con l’appiccare il
fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera
incontrollata, non essendo richiesti, per
l’integrazione del reato, la dimostrazione del danno
all’ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità.
A fronte di una disciplina originariamente incentrata su illeciti
contravvenzionali, salva l’ipotesi del reato di attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti, prevista dall’art. 260 del d.lgs. n. 152 del
2006, il “nuovo” art. 256-bis, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del
2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo
d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi, ai quali vengono
affiancati tre circostanze aggravanti al primo, al terzo e al quarto comma,
un’ipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che
costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al
sesto comma. Il primo comma così recita: «Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero
depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a
cinque anni».
La circostanza che il legislatore abbia introdotto l’espressa clausola di
riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e l’avere
utilizzato per la la locuzione “appicca il fuoco”, senza ulteriori
specificazioni, a differenza della previsione dell’art. 424 cod. pen. nella
quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso “sorge il
pericolo di un incendio”, costituiscono elementi sulla base dei quali si
deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale
non assume rilievo l’evento dannoso del danno all’ambiente
Nel caso di specie, il ricorrente era stato sorpreso
nell'appiccare il fuoco, nel fondo di sua proprietà, a diverso materiale
(legno, falconi di plastica, contenitori di prodotti chimici, cera), oggetti
certamente qualificabili in larga parte come rifiuti pericolosi ai sensi
della normativa vigente.