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News / Giurisprudenza / Rifiuti

25-05-2021

Cassazione penale, reato di combustione illecita di rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16346 del 29 aprile 2021, si è pronunciata sulla fattispecie di reato combustione illecita di rifiuti, ex art. 256-bis del d.lgs. 152/2006.

Il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si configura con l’appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesti, per l’integrazione del reato, la dimostrazione del danno all’ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità.

A fronte di una disciplina originariamente incentrata su illeciti contravvenzionali, salva l’ipotesi del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, prevista dall’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, il “nuovo” art. 256-bis, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi, ai quali vengono affiancati tre circostanze aggravanti al primo, al terzo e al quarto comma, un’ipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al sesto comma. Il primo comma così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni».

La circostanza che il legislatore abbia introdotto l’espressa clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e l’avere utilizzato per la la locuzione “appicca il fuoco”, senza ulteriori specificazioni, a differenza della previsione dell’art. 424 cod. pen. nella quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso “sorge il pericolo di un incendio”, costituiscono elementi sulla base dei quali si deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale non assume rilievo l’evento dannoso del danno all’ambiente

Nel caso di specie, il ricorrente era stato sorpreso nell'appiccare il fuoco, nel fondo di sua proprietà, a diverso materiale (legno, falconi di plastica, contenitori di prodotti chimici, cera), oggetti certamente qualificabili in larga parte come rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente.


 


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