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	25-05-2021
	Cassazione penale, reato di combustione illecita di rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16346 del 29 aprile 
	2021, si è pronunciata sulla fattispecie di reato 
	combustione illecita di rifiuti, ex art. 256-bis del d.lgs. 
	152/2006.
	Il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis 
	del d.lgs. n. 152 del 2006, si configura con l’appiccare il 
	fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera 
	incontrollata, non essendo richiesti, per 
	l’integrazione del reato, la dimostrazione del danno 
	all’ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità.
	
	A fronte di una disciplina originariamente incentrata su illeciti 
	contravvenzionali, salva l’ipotesi del reato di attività organizzate per il 
	traffico illecito di rifiuti, prevista dall’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 
	2006, il “nuovo” art. 256-bis, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 
	2013, come convertito con modifiche nella legge n. 6 del 2014, nel medesimo 
	d.lgs., ha previsto due delitti nei primi due commi, ai quali vengono 
	affiancati tre circostanze aggravanti al primo, al terzo e al quarto comma, 
	un’ipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che 
	costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al 
	sesto comma. Il primo comma così recita: «Salvo che il fatto costituisca più 
	grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero 
	depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a 
	cinque anni». 
	La circostanza che il legislatore abbia introdotto l’espressa clausola di 
	riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e l’avere 
	utilizzato per la la locuzione “appicca il fuoco”, senza ulteriori 
	specificazioni, a differenza della previsione dell’art. 424 cod. pen. nella 
	quale assume significato e rilevanza penale solo se da esso “sorge il 
	pericolo di un incendio”, costituiscono elementi sulla base dei quali si 
	deve ritenere la fattispecie quale reato di pericolo concreto per il quale 
	non assume rilievo l’evento dannoso del danno all’ambiente
	Nel caso di specie, il ricorrente era stato sorpreso 
	nell'appiccare il fuoco, nel fondo di sua proprietà, a diverso materiale 
	(legno, falconi di plastica, contenitori di prodotti chimici, cera), oggetti 
	certamente qualificabili in larga parte come rifiuti pericolosi ai sensi 
	della normativa vigente.
	
	 
		
		