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25-06-2021
Cassazione penale, scarico senza autorizzazione e procedura estintiva
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24633 del 24 giugno
2021, si è pronunciata in merito alla fattispecie di
scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali senza
autorizzazione e
procedura estintiva del reato prevista dalla parte VI del d.lgs.
152/2006.
La procedura estintiva - prevista dalla Parte Sesta-bis
del d.lgs. 152/06 - non è affatto obbligatoria e, al pari
dell'analoga procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro (di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758 del
1994), l'omessa indicazione da parte dell'organo di
vigilanza delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di
improcedibilità dell'azione penale.
A nulla rileva l'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore
nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("...impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente..."), poiché
si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso
che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle
già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro,
come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna
prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la
regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua.
Di conseguenza, la Corte ha ribadito che gli "art. 318-bis e seguenti
del d.lgs. 152/06 non stabiliscono l'obbligo per gli organi di
vigilanza o la polizia giudiziaria di impartire sempre una prescrizione
al fine di consentire al contravventore l'estinzione del reato e pertanto
l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta
l'improcedibilità dell'azione penale".
A tal riguardo, si ricorda che la procedura estintiva
prevista dalla Parte Sesta-bis del d.lgs. 152/06, introdotta con la legge
68/2015, consente, con modalità analoghe a quelle stabilite dalle
disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.
758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate
dal d.lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo
concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette (artt. 318-bis — 318-octies).
Nel caso di specie, trattasi di uno scarico
in pubblica fognatura di acque reflue industriali, provenienti
dall'impianto di autolavaggio, senza la necessaria autorizzazione, in
quanto scaduta. La difesa eccepiva la nullità del decreto di citazione a
giudizio in quanto non è stato seguito l'iter procedurale: ai sensi
dell'art. 318-ter d.lgs. 152/2006, secondo il ricorrente, la polizia
giudiziaria, a seguito dell'accertamento di una condizione di
irregolarità, avrebbe dovuto impartire al ricorrente un'apposita
prescrizione.
Sempre in tema di procedura estintiva, la corte, con la Sentenza n. 24483 del 23 giugno 2021, ha affermato che:
in "tema di reati ambientali, la prescrizione impartita
ai sensi dell’art. 318-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è
un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di
polizia giudiziaria, non autonomamente né immediatamente
impugnabile davanti al giudice penale, al quale restano devolute le sole
questioni insorte successivamente all’esercizio dell’azione penale o alla
richiesta di archiviazione".