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News / Giurisprudenza / Ambiente

25-06-2021

Cassazione penale, scarico senza autorizzazione e procedura estintiva

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24633 del 24 giugno 2021, si è pronunciata in merito alla fattispecie di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali senza autorizzazione e  procedura estintiva del reato prevista dalla parte VI del d.lgs. 152/2006.

La procedura estintiva - prevista dalla Parte Sesta-bis del d.lgs. 152/06 - non è affatto obbligatoria e, al pari dell'analoga procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), l'omessa indicazione da parte dell'organo di vigilanza delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale.

A nulla rileva l'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("...impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente..."), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua.

Di conseguenza, la Corte ha ribadito che gli "art. 318-bis e seguenti del d.lgs. 152/06 non stabiliscono l'obbligo per gli organi di vigilanza o la polizia giudiziaria di impartire sempre una prescrizione al fine di consentire al contravventore l'estinzione del reato e pertanto l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale".

A tal riguardo, si ricorda che la procedura estintiva prevista dalla Parte Sesta-bis del d.lgs. 152/06, introdotta con la legge 68/2015, consente, con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (artt. 318-bis — 318-octies).

Nel caso di specie, trattasi di uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di autolavaggio, senza la necessaria autorizzazione, in quanto scaduta. La difesa eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto non è stato seguito l'iter procedurale: ai sensi dell'art. 318-ter d.lgs. 152/2006, secondo il ricorrente, la polizia giudiziaria, a seguito dell'accertamento di una condizione di irregolarità, avrebbe dovuto impartire al ricorrente un'apposita prescrizione.

Sempre in tema di procedura estintiva, la corte, con la Sentenza n. 24483 del 23 giugno 2021, ha affermato che:

in "tema di reati ambientali, la prescrizione impartita ai sensi dell’art. 318-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, al quale restano devolute le sole questioni insorte successivamente all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione".


 


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