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News / Giurisprudenza / Rifiuti

18-02-2021

Cassazione penale, terre e rocce da scavo e dpr 120/2017

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4781 del 8 febbraio 2021, si è pronunciata in materia di terre e rocce da scavo e legittimità del regolamento di semplificazione, ex Dpr 120/2017.

La previsione contenuta nell’art. 4 d.P.R. 120/2017 - secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l’altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21» – non è stata ex novo illegittimamente introdotta in assenza di delega, ma era già contenuta nella previgente disciplina (cfr. artt. 4 e 5 d.m. 161/2012), emanata in aderenza alla normativa di matrice eurounitaria.

Attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il d.P.R. 120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l’art. 21, primo comma consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, alla competente ARPA, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 ed il secondo comma del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f».

Di conseguenza, secondo la Corte, nessuna violazione di delega e nessuna illegittimità sono ravvisabili nella disciplina del d.P.R. 120/2017, che, quale fonte secondaria delegata, si limita a precisare in quali casi le terre e rocce da scavo - materiale oggettivamente qualificabile come rifiuto nei casi in cui, come nel caso di specie, il detentore abbia l'obbligo di disfarsene - possano eccezionalmente essere considerati quale sottoprodotto.


 


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